4 Settembre 2026
Bottiglie in PET: sai dimostrare quanto riciclato contengono?
Professionista in laboratorio esamina una bottiglia monouso per bevande in PET; sul banco sono presenti preforme, scaglie di PET riciclato e documentazione di controllo. In sovrimpressione la scritta “Bottiglie in PET: sai dimostrare quanto riciclato contengono?”.

La percentuale di plastica riciclata presente nelle bottiglie monouso per bevande non è soltanto un valore da dichiarare: deve essere calcolata con criteri uniformi e supportata da dati verificabili lungo la catena di approvvigionamento.

La Decisione di esecuzione (UE) 2026/1425, in vigore dal 23 luglio 2026, definisce le modalità di calcolo, verifica e comunicazione dei dati richiesti dalla Direttiva (UE) 2019/904. La rettifica pubblicata il 20 luglio sostituisce integralmente i cinque allegati della Decisione, correggendone l’apparato operativo.

Per le bottiglie in PET immesse sul mercato la percentuale di contenuto riciclato è calcolata rapportando il peso della plastica riciclata al peso complessivo della plastica utilizzata. Nel calcolo rientrano il corpo della bottiglia, il tappo o coperchio e l’eventuale etichetta, anche termoretraibile.

La tracciabilità deve accompagnare il materiale: ogni lotto fornito ai clienti deve essere corredato dalla dichiarazione relativa al contenuto riciclato prevista dall’Allegato V. Le dichiarazioni ricevute dai fornitori devono essere conservate per almeno cinque anni.
Gli operatori economici che non modificano le caratteristiche chimiche o fisiche del materiale e non lo miscelano con altri materiali possono trasmettere ai clienti la dichiarazione ricevuta dal fornitore, senza redigerne una nuova.

Per riciclatori, trasformatori, operatori del settore alimentare e importatori diventano quindi centrali la corretta identificazione dei lotti, l’origine del materiale, la tecnologia di riciclaggio, la contabilizzazione del bilancio di massa e il collegamento con le dichiarazioni di conformità previste, secondo i casi, dal Regolamento (UE) 2022/1616 o dal Regolamento (UE) n. 10/2011.

Flashtox supporta le imprese nella verifica del contenuto di plastica riciclata, nella predisposizione della documentazione richiesta dalla Decisione di esecuzione (UE) 2026/1425 e, ove applicabili, nella verifica della conformità dei materiali riciclati destinati al contatto con gli alimenti ai sensi del Regolamento (UE) 2022/1616 e del Regolamento (UE) n. 10/2011. Contattaci 👉 info@flashtox.com

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