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Nuova etichettatura dei prodotti fitosanitari: obblighi, scadenze e attività operative per le aziende
#etichettatura digitale
#informazioni accessibili
#transizione
Nuova etichettatura dei prodotti fitosanitari: obblighi, scadenze e attività operative per le aziende
#etichettatura digitale
#informazioni accessibili
#transizioni
indice
Introduzione
#8.1
Ambito di applicazione e rapporto
con la disciplina autorizzativa
#8.2
Etichetta fisica ed etichetta digitale: il nuovo sistema informativo
#8.3
Tempistiche di applicazione e fase transitoria
#8.4
Contenuti obbligatori e coerenza con CLP, SDS e misure di gestione del rischio
#8.5
Attività operative da attuare
#8.6
Rischi di non conformità e controlli
Conclusioni:
introduzione
Con il Regolamento (UE) 2026/1123 della Commissione, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 27 maggio 2026, l’Unione europea ha introdotto un nuovo quadro di riferimento per l’etichettatura dei prodotti fitosanitari, destinato ad abrogare il Regolamento (UE) n. 547/2011 a decorrere dal 1° gennaio 2028.
Si tratta di un intervento normativo di particolare rilievo per i titolari di autorizzazione o di permesso e, più in generale, per gli operatori coinvolti nella messa a disposizione sul mercato di prodotti destinati alla protezione delle colture.
La riforma non si limita ad aggiornare alcune frasi di etichetta, ma incide sul modo in cui gli elementi dell’etichettatura devono essere forniti agli utilizzatori, introducendo un sistema fondato sulla coesistenza tra formato fisico e formato digitale.
La logica sottesa al nuovo regolamento è duplice: da un lato, assicurare che le informazioni essenziali per l’uso sicuro ed efficace del prodotto siano sempre chiare, aggiornate e coerenti con l’autorizzazione rilasciata ai sensi del Regolamento (CE) n. 1107/2009; dall’altro, favorire la digitalizzazione del settore, consentendo una gestione più dinamica delle condizioni d’impiego, delle misure di mitigazione del rischio e delle avvertenze rilevanti per la salute umana, animale e per l’ambiente.
#8.1
Ambito di applicazione e rapporto con la disciplina autorizzativa
Il Regolamento (UE) 2026/1123 si colloca nel sistema normativo dei prodotti fitosanitari disciplinato dal Regolamento (CE) n. 1107/2009, che regola l’autorizzazione, l’immissione sul mercato e l’uso di tali prodotti nell’Unione europea.
Le nuove prescrizioni di etichettatura devono essere lette come uno strumento attuativo dell’autorizzazione: l’etichetta non è un documento autonomo o meramente commerciale, ma rappresenta la traduzione operativa delle condizioni autorizzate, delle limitazioni d’uso, delle prescrizioni di sicurezza e delle misure di gestione del rischio previste dall’autorità competente.
Questo aspetto è centrale per le imprese: ogni informazione riportata sull’etichetta fisica e sull’etichetta digitale deve riflettere il contenuto dell’autorizzazione del prodotto.
Ne consegue che i processi regolatori interni non possono limitarsi alla redazione grafica dell’etichetta, ma devono includere una verifica puntuale della coerenza tra dossier autorizzativo, provvedimento nazionale, scheda di dati di sicurezza (SDS), istruzioni d’uso, indicazioni di pericolo, misure di protezione individuale e informazioni destinate al canale distributivo.
#8.2
Etichetta fisica ed etichetta digitale: il nuovo sistema informativo
La principale novità introdotta dal Regolamento (UE) 2026/1123 consiste nella previsione secondo cui gli elementi dell’etichetta indicati dal Regolamento devono essere forniti sia su un’etichetta fisica sia su un’etichetta digitale. La prima continua a svolgere una funzione essenziale: deve accompagnare il prodotto, essere leggibile, accessibile e idonea a informare l’utilizzatore al momento dell’acquisto, dello stoccaggio e dell’impiego. Accanto ad essa viene introdotta l’etichetta digitale, accessibile tramite un supporto di dati apposto sull’etichetta fisica, quale, ad esempio, un codice QR o uno strumento equivalente.
Il titolare dell’autorizzazione o del permesso deve garantire che le due modalità informative contengano gli stessi elementi previsti dal regolamento e che tali elementi riflettano il contenuto della rispettiva autorizzazione rilasciata ai sensi del Regolamento (CE) n. 1107/2009.
La digitalizzazione non deve quindi essere intesa come una modalità per sottrarre informazioni obbligatorie all’etichetta fisica, bensì come uno strumento complementare per assicurare maggiore accessibilità, aggiornabilità e interoperabilità delle informazioni.
In prospettiva, l’etichetta digitale può facilitare la consultazione delle dosi, delle colture autorizzate, degli intervalli di sicurezza, delle restrizioni territoriali e delle misure di mitigazione applicabili, anche in collegamento con tecniche e strumenti di agricoltura di precisione.
#8.3
Tempistiche di applicazione e fase transitoria
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, quindi il 16 giugno 2026, e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2028.
La fase transitoria è particolarmente rilevante per la pianificazione aziendale: il Regolamento (UE) n. 547/2011 continua infatti ad applicarsi all’etichetta dei prodotti fitosanitari per i quali l’autorizzazione, o l’ultimo rinnovo dell’autorizzazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1107/2009, sia stato concesso sulla base di una domanda presentata prima del 1° gennaio 2028. Tuttavia, qualora dopo tale data l’etichetta di tali prodotti debba essere modificata, l’etichetta modificata dovrà contenere almeno un’etichetta digitale ai sensi del nuovo regolamento.
Il legislatore ha inoltre fissato una scadenza finale: entro il 1° gennaio 2030 tutte le etichette dei prodotti fitosanitari dovranno contenere un’etichetta digitale. Per le aziende, ciò significa che il periodo 2026-2029 non deve essere gestito come una semplice attesa normativa, ma come una finestra di adeguamento progressivo. Sarà opportuno predisporre un piano interno di transizione, individuando i prodotti prioritari, le etichette soggette a modifica, i rinnovi autorizzativi pendenti, le eventuali richieste di aggiornamento e i prodotti già in giacenza o destinati al mercato.
#8.4
Contenuti obbligatori e coerenza con CLP, SDS e misure di gestione del rischio
Il nuovo quadro di etichettatura deve essere coordinato con il Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele. Nei considerando del Regolamento (UE) 2026/1123 è espressamente richiamata l’esigenza di allineare taluni elementi dell’etichettatura dei prodotti fitosanitari alle nuove disposizioni CLP, come modificate dal Regolamento delegato (UE) 2023/707 e dal Regolamento (UE) 2024/2865.
Tale allineamento mira anche ad agevolare l’attuazione e l’applicazione del Regolamento (CE) n. 1107/2009 e dei controlli ufficiali di cui al Regolamento (UE) 2017/625.
Il coordinamento tra questi diversi strumenti è essenziale per evitare disallineamenti tra classificazione CLP, indicazioni di pericolo, consigli di prudenza, informazioni contenute nella scheda di dati di sicurezza (SDS) e frasi specifiche richieste per i prodotti fitosanitari.
Sul piano operativo le imprese dovranno verificare che l’etichetta includa correttamente le informazioni relative all’identificazione del prodotto, al titolare dell’autorizzazione, agli impieghi autorizzati, alle colture e agli organismi bersaglio, alle dosi, ai tempi e alle modalità di applicazione, agli intervalli di sicurezza, alle condizioni di stoccaggio, alle istruzioni per lo smaltimento, alle misure di protezione dell’operatore e alle misure di tutela dell’ambiente. Particolare attenzione dovrà essere dedicata alle frasi supplementari nazionali e alle misure di mitigazione del rischio previste in funzione delle specifiche condizioni ambientali o agricole dello Stato membro in cui il prodotto è autorizzato.
Un punto delicato riguarda la gestione degli aggiornamenti. In deroga alla regola generale di corrispondenza tra etichetta fisica ed etichetta digitale, qualora l’autorizzazione di un prodotto fitosanitario sia modificata e sia concesso un periodo di tolleranza ai sensi dell’articolo 46 del Regolamento (CE) n. 1107/2009, la relativa etichetta digitale può essere aggiornata conformemente all’autorizzazione modificata prima della fine di tale periodo. Questa possibilità offre flessibilità, ma impone anche controlli documentali rigorosi: l’azienda deve essere in grado di dimostrare quale versione dell’etichetta era vigente in un determinato momento, quale informazione era accessibile all’utilizzatore e come è stata assicurata la coerenza tra autorizzazione, etichetta fisica ed etichetta digitale.
#8.5
Attività operative da attuare
Per affrontare correttamente la transizione, le aziende dovrebbero innanzitutto effettuare una mappatura del portafoglio prodotti, distinguendo tra prodotti già autorizzati, prodotti in rinnovo, nuove domande di autorizzazione e prodotti destinati a modifiche di etichetta dopo il 1° gennaio 2028.
Tale mappatura dovrebbe essere integrata con una valutazione dei mercati nazionali interessati, poiché le condizioni autorizzative, le frasi supplementari e le misure di mitigazione possono variare da Stato membro a Stato membro.
In secondo luogo, è opportuno predisporre una procedura interna per la gestione dell’etichetta digitale. Tale procedura dovrebbe definire responsabilità, flussi di approvazione, controlli di qualità, criteri di aggiornamento, sistemi di archiviazione delle versioni e verifiche periodiche dell’accessibilità del supporto digitale.
L’etichetta digitale dovrebbe essere accessibile gratuitamente, facilmente consultabile e fruibile senza ostacoli ingiustificati per l’utilizzatore; ciò richiede non solo un adeguamento grafico dell’imballaggio, ma anche un’infrastruttura informatica affidabile, stabile e coerente con le esigenze regolatorie.
In terzo luogo, le funzioni regolatorie, salute, sicurezza e ambiente (HSE), qualità, marketing e catena di fornitura dovranno lavorare in modo coordinato. La conformità dell’etichetta non dipende infatti solo dal contenuto giuridico-regolatorio, ma anche dalla corretta stampa, dalla leggibilità, dall’apposizione del codice digitale, dalla gestione dei prodotti in giacenza, dalla formazione della rete commerciale e dalla comunicazione verso distributori e utilizzatori professionali. In questa prospettiva, il nuovo regolamento richiede un approccio di governance integrata, nel quale l’etichetta diventa un presidio di conformità lungo l’intero ciclo di vita del prodotto.
#8.6
Rischi di non conformità e controlli
La non conformità dell’etichettatura può avere conseguenze rilevanti. Un’etichetta incompleta, non aggiornata, incoerente con l’autorizzazione o non correttamente accessibile in formato digitale può incidere sulla legittima messa a disposizione del prodotto, esporre l’impresa a contestazioni da parte delle autorità competenti e generare responsabilità in caso di uso improprio o di danni alla salute, all’ambiente o alle colture. L’etichetta costituisce spesso il primo documento verificato in sede di controllo ufficiale, insieme all’autorizzazione, alla scheda di dati di sicurezza (SDS) e alla documentazione di tracciabilità.
Per ridurre tali rischi, le aziende dovrebbero istituire controlli periodici sulle etichette fisiche e digitali, documentare le verifiche effettuate, conservare le versioni storiche e assicurare che ogni modifica autorizzativa sia tempestivamente recepita nei materiali destinati al mercato. Particolare cautela dovrà essere posta nella gestione delle etichette multilingue e dei prodotti commercializzati in più Stati membri, dove il rischio di disallineamenti linguistici, tecnici o autorizzativi è più elevato.
conclusioni
Il Regolamento (UE) 2026/1123 segna un passaggio significativo nella regolazione dei prodotti fitosanitari: l’etichetta non è più soltanto un supporto statico apposto sull’imballaggio, ma diventa un sistema informativo integrato, fisico e digitale, chiamato a garantire trasparenza, accessibilità, aggiornamento e uso sicuro del prodotto.
Le aziende non dovrebbero affrontare l’adeguamento come un mero adempimento formale, bensì come un progetto regolatorio e organizzativo che coinvolge autorizzazioni, classificazione, sicurezza, imballaggio, sistemi digitali e controllo documentale.
In vista delle scadenze del 2028 e del 2030 le imprese che operano nel settore dovrebbero avviare sin d’ora una valutazione interna del portafoglio prodotti e definire un piano di adeguamento. L’obiettivo non è soltanto evitare non conformità, ma costruire un sistema di etichettatura più solido, tracciabile e coerente con l’evoluzione della normativa europea sulla sicurezza dei prodotti chimici, sulla tutela degli utilizzatori professionali e sulla protezione dell’ambiente.
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