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Analisi e implicazioni per le aziende
26/08/2026

#10

ESPR e divieto di distruzione degli invenduti:
nuovi obblighi di sostenibilità, tracciabilità e gestione operativa per le aziende

#ecodesign

#logistica

#sostenibilità

26/08/2026

#10

ESPR e divieto di distruzione degli invenduti:
nuovi obblighi di sostenibilità, tracciabilità e gestione operativa per le aziende

#ecodesign

#logistica

#sostenibilità

indice

Introduzione

#10.1

Quadro normativo: dall’ecodesign alla gestione degli invenduti

#10.2

A chi si applicano gli obblighi e quali prodotti sono coinvolti

#10.3

Il divieto di distruzione e le deroghe ammesse

#10.4

Obblighi informativi e tracciabilità delle decisioni

#10.5

Attività operative da attuare

#10.6

Rischi di non conformità e impatti organizzativi

Conclusioni

introduzione

Il Regolamento (UE) 2024/1781, noto come Ecodesign for Sustainable Products Regulation o ESPR, è entrato in vigore il 18 luglio 2024 e segna un passaggio rilevante nella strategia europea per l’economia circolare.

L’ESPR non si limita a sostituire il precedente quadro sull’ecodesign dei prodotti connessi all’energia, ma introduce una disciplina più ampia, destinata a incidere progressivamente su molte categorie di prodotti fisici immessi sul mercato dell’Unione.

L’obiettivo è rendere i prodotti più durevoli, riparabili, riutilizzabili, efficienti sotto il profilo delle risorse e coerenti con un modello economico nel quale progettazione, produzione, distribuzione e fine vita non siano più considerate fasi separate, ma parti di un unico ciclo di responsabilità.

 

Tra le disposizioni di immediata rilevanza operativa per le imprese vi è la disciplina sui prodotti di consumo invenduti. Il legislatore europeo ha individuato nella distruzione degli invenduti una pratica incompatibile con gli obiettivi di prevenzione dei rifiuti e di uso efficiente delle risorse.

Per questo motivo la nuova disciplina introduce obblighi di prevenzione, obblighi di informazione e, per determinate categorie di prodotti, un vero e proprio divieto di distruzione. La disposizione di maggiore impatto è l’articolo 25, che vieta, a partire dal 19 luglio 2026 per le grandi imprese, la distruzione dei prodotti di consumo invenduti elencati nell’Allegato VII, attualmente riferiti ad abbigliamento, accessori di abbigliamento e calzature.

#10.1

Quadro normativo: dall’ecodesign alla gestione degli invenduti

L’ESPR stabilisce un quadro generale per la definizione, mediante atti delegati della Commissione, di requisiti di progettazione ecocompatibile applicabili a specifici gruppi di prodotti. Tali requisiti potranno riguardare, tra l’altro, durabilità, affidabilità, riutilizzabilità, aggiornabilità, riparabilità, riciclabilità, contenuto riciclato, presenza di sostanze che ostacolano la circolarità, efficienza nell’uso dell’energia e delle risorse, impronta ambientale e disponibilità di informazioni sulla sostenibilità del prodotto. Il regolamento introduce inoltre il passaporto digitale del prodotto (DPP), destinato a rendere accessibili lungo la catena del valore informazioni tecniche e ambientali utili per consumatori, operatori economici e autorità di controllo.

Accanto a questo impianto di lungo periodo l’ESPR contiene anche obblighi di immediata rilevanza operativa in materia di prodotti di consumo invenduti: l’articolo 23 richiede agli operatori economici di adottare misure ragionevolmente idonee a prevenire la necessità di eliminare tali prodotti; l’articolo 24 introduce obblighi di comunicazione pubblica per le grandi imprese e, dal 19 luglio 2030, per le medie imprese che eliminano prodotti di consumo invenduti direttamente o per il tramite di terzi; l’articolo 25, infine, stabilisce il divieto di distruzione per le categorie indicate nell’Allegato VII, secondo un calendario differenziato in funzione delle dimensioni dell’impresa.

#10.2

A chi si applicano gli obblighi e quali prodotti sono coinvolti

L’ESPR adotta un approccio differenziato, le misure di prevenzione della distruzione riguardano gli operatori economici in senso ampio, mentre gli obblighi di comunicazione e il divieto di distruzione sono modulati in base alla dimensione dell’impresa: le grandi imprese sono le prime destinatarie degli obblighi più incisivi mentre le medie imprese saranno coinvolte in una fase successiva, a decorrere dal 19 luglio 2030. Microimprese e piccole imprese sono escluse dagli obblighi di comunicazione e dal divieto di distruzione, ferma restando la rilevanza delle misure generali di prevenzione applicabili agli operatori economici.

 

Quanto ai prodotti, il divieto di distruzione riguarda quelli di consumo invenduti elencati nell’Allegato VII e immessi sul mercato dell’Unione. Nella prima fase applicativa l’attenzione è concentrata su articoli di abbigliamento, accessori di abbigliamento e calzature, ovvero settori caratterizzati da rilevanti flussi di resi, eccedenze stagionali, giacenze non vendute e prodotti destinati a uscire rapidamente dai canali commerciali ordinari. L’ambito non deve tuttavia essere letto in modo statico: l’ESPR consente alla Commissione di modificare o integrare le categorie interessate, rendendo necessario un monitoraggio costante dell’evoluzione normativa.

#10.3

Il divieto di distruzione e le deroghe ammesse

Dal 19 luglio 2026 le grandi imprese non potranno distruggere i prodotti di consumo invenduti ricompresi nell’allegato VII, salvo che ricorra una delle deroghe ammesse dalla disciplina applicabile. Ai fini dell’ESPR la distruzione consiste nello scartare un prodotto di consumo invenduto come rifiuto per qualsiasi operazione di trattamento dei rifiuti; non rientra invece nella distruzione lo scarto effettuato esclusivamente ai fini della preparazione per il riutilizzo. Soluzioni alternative quali riutilizzo, riparazione, ricondizionamento, rifabbricazione, donazione o reimmissione in circuiti commerciali compatibili con la normativa applicabile devono quindi essere valutate prima di destinare il prodotto al trattamento come rifiuto.

 

Il Regolamento delegato (UE) 2026/296, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 22 aprile 2026, ha precisato le ipotesi nelle quali la distruzione può ancora essere ammessa. Si tratta, in sintesi, di situazioni in cui il prodotto presenti rischi per la salute, l’igiene o la sicurezza, non sia conforme al diritto dell’Unione o nazionale, oppure risulti danneggiato o non idoneo all’uso previsto. La distruzione può inoltre essere ammessa quando il prodotto non possa essere riparato, ricondizionato, rifabbricato o preparato per il riutilizzo in modo tecnicamente o economicamente ragionevole, non possa essere accettato in donazione oppure sia invendibile per ragioni connesse alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale o ad altri vincoli giuridicamente rilevanti. La deroga non può tuttavia essere trattata come una giustificazione generica: deve essere valutata caso per caso, supportata da evidenze e gestita nel rispetto della gerarchia dei rifiuti di cui alla Direttiva 2008/98/CE.

#10.4

Obblighi informativi e tracciabilità delle decisioni

L’articolo 24 dell’ESPR introduce un obbligo di comunicazione pubblica relativo ai prodotti di consumo invenduti eliminati, direttamente o tramite terzi. Le imprese soggette all’obbligo devono rendere disponibili informazioni quali numero e peso dei prodotti eliminati, ragioni dell’eliminazione, quota destinata alle diverse operazioni di trattamento dei rifiuti e misure adottate o previste per prevenire la distruzione. La finalità non è soltanto informativa: la trasparenza pubblica è concepita come strumento di pressione regolatoria e reputazionale, destinato a scoraggiare modelli gestionali fondati sulla distruzione degli invenduti.

 

La tracciabilità diventa quindi un elemento centrale della conformità. Le imprese dovranno essere in grado di ricostruire il percorso decisionale relativo a ciascun flusso di invenduti: origine del prodotto, ragione della mancata vendita, verifiche svolte, alternative considerate, motivi dell’eventuale esclusione di riutilizzo, riparazione, ricondizionamento, rifabbricazione, preparazione per il riutilizzo o donazione, destinazione finale e soggetti terzi coinvolti. Quando viene invocata una deroga al divieto di distruzione, la documentazione dovrà dimostrare non solo che la deroga esiste in astratto, ma anche che ricorre concretamente nel caso specifico.

#10.5

Attività operative da attuare

Le aziende interessate dovrebbero innanzitutto mappare i flussi di prodotti di consumo invenduti, distinguendo tra eccedenze di produzione, prodotti stagionali, resi da consumatori, articoli danneggiati, prodotti ritirati dai canali commerciali e giacenze non più idonee alla vendita ordinaria. Per ciascuna categoria è opportuno definire criteri di classificazione, responsabilità interne, modalità di segregazione fisica o informatica e livelli autorizzativi per ogni decisione di destinazione.

In secondo luogo occorre aggiornare le procedure di magazzino, qualità, logistica, sostenibilità e gestione dei rifiuti. La distruzione non può più essere considerata una soluzione residuale automatica, ma deve essere preceduta da una valutazione delle alternative disponibili: rivendita tramite canali secondari, riparazione, ricondizionamento, donazione, riutilizzo, rifabbricazione o preparazione per il riutilizzo. Tali alternative devono essere valutate secondo criteri tecnici, economici e giuridici chiari, tenendo conto della gerarchia dei rifiuti ed evitando decisioni non documentate o basate esclusivamente sulla convenienza commerciale immediata.

In terzo luogo, le imprese dovrebbero integrare gli obblighi ESPR nei contratti con fornitori, piattaforme di vendita, operatori logistici, gestori dei resi, enti del terzo settore e gestori del trattamento dei rifiuti. È opportuno prevedere clausole sulla tracciabilità dei prodotti, sulla conservazione dei dati, sulla comunicazione delle non conformità, sulla verifica delle alternative alla distruzione e sulla responsabilità in caso di gestione non conforme degli invenduti. Nei rapporti con terzi, il fatto che la distruzione sia materialmente eseguita da un soggetto esterno non esclude la necessità, per l’impresa obbligata, di disporre di un presidio documentale e decisionale adeguato.

#10.6

Rischi di non conformità e impatti organizzativi

La violazione del divieto di distruzione o degli obblighi informativi può generare rischi regolatori, reputazionali e contrattuali. In sede di controllo l’autorità potrà richiedere evidenze sulla classificazione del prodotto come invenduto, sulle ragioni della sua destinazione, sull’applicabilità di eventuali deroghe e sulle misure preventive adottate dall’impresa. L’assenza di registrazioni, la mancata distinzione tra prodotti danneggiati e prodotti semplicemente non venduti, o l’affidamento a prassi non formalizzate possono rendere difficile dimostrare la conformità.

 

Dal punto di vista organizzativo l’ESPR richiede un presidio trasversale. Le funzioni sostenibilità, legale, qualità, logistica, acquisti, vendite, e-commerce, gestione dei rifiuti e controllo di gestione dovranno condividere dati e criteri decisionali. Le imprese più esposte dovrebbero predisporre una matrice di responsabilità, un registro degli invenduti, procedure per la valutazione delle deroghe, modelli di dichiarazione verso i gestori del trattamento dei rifiuti e indicatori periodici per monitorare la riduzione delle distruzioni e l’aumento delle destinazioni alternative.

conclusioni

Il Regolamento (UE) 2024/1781 introduce un cambio di prospettiva nella gestione dei prodotti: la sostenibilità non è più soltanto una caratteristica progettuale o comunicativa, ma diventa un obbligo operativo misurabile, documentabile e verificabile. Il divieto di distruzione degli invenduti previsto dall’articolo 25, insieme agli obblighi di prevenzione e comunicazione, impone alle aziende di trasformare la gestione delle giacenze, dei resi e dei prodotti non venduti in un processo regolato, tracciabile e coerente con i principi dell’economia circolare.

In vista della scadenza del 19 luglio 2026 per le grandi imprese, l’adeguamento dovrebbe iniziare con anticipo. Mappare i prodotti di consumo invenduti, rivedere le procedure interne, aggiornare i contratti, definire criteri di valutazione delle deroghe e predisporre sistemi di tracciabilità sono attività essenziali per evitare che una scelta logistica o commerciale diventi una non conformità regolatoria.

Le aziende che sapranno integrare questi obblighi nei propri processi potranno ridurre il rischio di contestazioni e, al tempo stesso, rafforzare credibilità, trasparenza e posizionamento sostenibile sul mercato.

Per le medie imprese la scadenza del 19 luglio 2030 rappresenta comunque un orizzonte operativo da presidiare sin d’ora, soprattutto nei gruppi o nelle filiere che operano con grandi imprese già soggette agli obblighi più incisivi.

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