Con il Regolamento (UE) 2024/1328, la Commissione ha modificato la voce 70 dell’Allegato XVII del REACH introducendo una restrizione più ampia per ottametilciclotetrasilossano (D4), decametilciclopentasilossano (D5) e dodecametilcicloesasilossano (D6).
Il punto centrale è questo: dal 6 giugno 2026 non sarà più consentita l’immissione sul mercato di queste sostanze, come tali, come componenti di altre sostanze o nelle miscele, in concentrazione uguale o superiore allo 0,1 % in peso della rispettiva sostanza. La restrizione si estende anche all’uso del D5 come solvente per il lavaggio a secco di tessuti, pellame e pellicce.
Per le imprese non si tratta di una modifica solo formale. Il provvedimento impone una verifica puntuale di formulazioni, usi, settori applicativi, deroghe e periodi transitori, perché il quadro non è uniforme per tutti i prodotti.
In particolare, occorre verificare con attenzione:
– se la sostanza è presente come componente intenzionale oppure come residuo da polimeri di silicio;
– se il prodotto rientra tra i cosmetici, i dispositivi medici, i medicinali o altri usi professionali o industriali soggetti a discipline transitorie o deroghe specifiche;
– se la concentrazione ricade nelle soglie derogatorie previste per determinate miscele e usi tecnici;
– se l’impresa dispone già di alternative tecniche, dati di riformulazione e valutazioni di impatto regolatorio;
– se SDS, specifiche tecniche, documentazione di prodotto e comunicazioni lungo la supply chain sono coerenti con il nuovo scenario restrittivo.
Un aspetto particolarmente delicato riguarda proprio la falsa percezione di semplicità. La soglia dello 0,1 % sembra lineare, ma il testo regolatorio contiene differimenti distinti, eccezioni settoriali e condizioni molto specifiche che richiedono una lettura tecnico-regolatoria accurata.
Per i produttori, gli importatori e gli utilizzatori a valle il tema non è soltanto capire se un prodotto resta commercializzabile, ma anche valutare in anticipo la sostenibilità della riformulazione, la continuità di fornitura e la tenuta documentale dell’intera catena.
In questi casi, la compliance efficace nasce dall’integrazione tra interpretazione normativa, conoscenza delle formulazioni e valutazione tecnico-scientifica delle alternative.
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