LA GUIDA
TECNICO-SCIENTIFICA
su FOOD e CHEMICALS

Analisi e implicazioni per le aziende

#1

Capitolo 1

Analisi tecnica sui rapporti tra la direttiva (UE) 2024/825 e l’art. 14 del regolamento (UE) 2025/40 in materia di asserzioni ambientali

#comunicazione ambientale
#greenwashing
#packaging

#1

Capitolo 1

Analisi tecnica sui rapporti tra la direttiva (UE) 2024/825 e l’art. 14 del regolamento (UE) 2025/40 in materia di asserzioni ambientali
#comunicazione ambientale
#greenwashing
#packaging

indice

Introduzione

#1.1.1

L’art. 14 del Regolamento (UE) 2025/40:

asserzioni ambientali

#1.1.2

Rapporti tra la Direttiva 2024/825 e l’art. 14: sviluppi nei tavoli di lavoro europei

#1.1.3

Implicazioni operative e raccomandazioni

per le aziende

Conclusioni

introduzione

L’interazione tra la Direttiva (UE) 2024/825 e l’articolo 14 del Regolamento (UE) 2025/40 assume un ruolo centrale nel quadro delle politiche europee dedicate alla trasparenza e correttezza delle asserzioni ambientali (“green claims”) relative agli imballaggi (packaging). Un’analisi puntuale di questo rapporto è essenziale per comprendere l’armonizzazione delle regole per la comunicazione ambientale, la prevenzione del greenwashing e la tutela dei consumatori.

#1.1.1

L’art. 14 del Regolamento (UE) 2025/40:

asserzioni ambientali

L’articolo 14 pone requisiti stringenti per la formulazione delle asserzioni ambientali:

 

  1. le asserzioni sono fornite solo in relazione alle proprietà degli imballaggi che superano le prescrizioni minime applicabili del Regolamento, conformemente ai criteri, alle metodologie e alle regole di calcolo ivi stabiliti;
  2. le asserzioni specificano se si riferiscono all’unità di imballaggio, a parte dell’unità di imballaggio o a tutti gli imballaggi immessi sul mercato dall’operatore economico, e
  3. la conformità alle prescrizioni di cui al presente articolo deve essere dimostrata mediante la documentazione tecnica degli imballaggi conformemente all’allegato VII del medesimo regolamento.

 

Queste misure rafforzano la lotta al greenwashing e promuovono la correttezza delle informazioni ambientali veicolate sul mercato europeo.

#1.1.2

Rapporti tra la Direttiva 2024/825 e l’art. 14:

sviluppi nei tavoli di lavoro europei

Il nesso tra la Direttiva 2024/825 e l’art. 14 si sviluppa su più livelli:

 

  • Complementarità: la direttiva può integrare le prescrizioni regolamentari prevedendo strumenti di controllo supplementari o obblighi di formazione per gli operatori circa la corretta comunicazione delle asserzioni ambientali.
  • Implementazione nazionale: gli Stati membri, nel recepire la direttiva, devono garantire che le norme nazionali siano coerenti con i requisiti di trasparenza, verificabilità e accuratezza previsti dall’articolo 14, evitando il rischio di normative meno restrittive o, al contrario, di gold-plating.
  • Vigilanza e sanzioni: la direttiva può rafforzare le competenze delle autorità nazionali di controllo, favorendo un sistema di vigilanza efficace che assicuri il rispetto degli standard fissati dal regolamento.

 

Attualmente, nei tavoli di lavoro della Commissione Europea, è in corso un acceso dibattito interpretativo su quale sia la portata prevalente dell’art. 14 rispetto alle disposizioni della Direttiva 2024/825. Molti Stati membri e stakeholder hanno sottolineato il principio di primazia del regolamento europeo: in caso di conflitto, le previsioni specifiche dell’art. 14 – in quanto direttamente applicabili e vincolanti – dovrebbero prevalere sulle discipline contenute nella direttiva, che resta comunque strumento di indirizzo e armonizzazione minima.
Alcuni rappresentanti degli Stati membri hanno chiesto chiarimenti operativi alla Commissione, temendo che possano insorgere incertezze applicative per gli operatori economici nel caso di divergenze tra i due testi. La Commissione ha ribadito che le asserzioni ambientali sono materia particolarmente sensibile e che l’uniformità degli standard, garantita dal regolamento, è fondamentale per prevenire fenomeni di greenwashing e tutela dei consumatori su tutto il mercato unico.
Si attende che i lavori portino a indicazioni interpretative ufficiali – o a possibili atti di orientamento – per una corretta coordinazione tra normativa regolamentare e direttiva, confermando, comunque, la tendenza verso la prevalenza delle disposizioni regolamentari, specie laddove siano più dettagliate e stringenti rispetto alle previsioni della direttiva.

#1.1.3

Implicazioni operative e raccomandazioni

per le aziende

L’introduzione e l’entrata in vigore dell’art. 14 del Regolamento (UE) 2025/40 e della Direttiva (UE) 2024/825 comportano un profondo impatto pratico-organizzativo per le aziende che intendono comunicare asserzioni ambientali nei mercati europei. È fondamentale che le imprese si preparino a una compliance più stringente e a un controllo rafforzato da parte delle autorità competenti. Di seguito vengono approfonditi i principali aspetti operativi e alcune raccomandazioni di immediata utilità:

  • Elaborazione di specifiche schede documentali per ogni tipologia di packaging impiegato, mediante l’analisi degli obblighi di cui al Reg. (UE) 2025/40 e alla Direttiva 94/62/CE: Tale approccio, in ottica anticipatoria, è da estendersi al packaging primario, secondario e terziario.
  • Revisione delle strategie di comunicazione ambientale, mediante un approccio integrato che comprenda la valutazione dei requisiti della Direttiva 2024/825 e quelli inerenti all’art. 14 del Regolamento (UE) 2025/40: Le aziende dovranno effettuare un’analisi approfondita di tutte le asserzioni ambientali utilizzate in etichette, pubblicità, materiale promozionale e comunicazioni digitali, assicurandosi che ogni dichiarazione sia supportata da evidenze scientifiche solide, facilmente consultabili e aggiornate.
  • Implementazione di specifiche clausole contrattuali, ai fini del corretto approvvigionamento del packaging e delle asserzioni ambientali ivi connesse: Tale approccio è particolarmente raccomandato per i distributori di packaging.
  • Analisi approfondita di tutta la documentazione di presentazione dei prodotti, compreso il packaging, sulla base delle normative inerenti alla pubblicità: A tale proposito, insieme al Reg. (UE) 2025/40 per il Packaging e alla Direttiva (UE) 2024/825 che costituiscono il quadro regolamentare europeo sopra analizzato, si raccomanda di includere (a titolo esemplificativo) anche la Direttiva 2006/114/CE, il Reg. (UE) 2023/988 con particolare riferimento all’art. 6, la Directive 2005/29/CE, e ulteriori disposizioni europee e di carattere nazionale.
  • Implementazione di sistemi di raccolta e archiviazione documentale, Formazione e aggiornamento del personale e Audit e controlli interni periodici.
  • Adeguamento dei processi di progettazione e sviluppo prodotto: L’integrazione dei criteri di sostenibilità e delle evidenze a supporto delle asserzioni ambientali dovrebbe iniziare fin dalle prime fasi di progettazione, così da garantire una coerenza strategica lungo tutto il ciclo di vita del prodotto.

conclusioni

In termini pratici, il rapporto tra la Direttiva (UE) 2024/825 e l’articolo 14 del Regolamento (UE) 2025/40 è cruciale nella definizione di uno standard europeo condiviso per le asserzioni ambientali. Gli sviluppi nei tavoli della Commissione europea confermano una forte spinta verso la prevalenza e l’applicazione uniforme delle disposizioni regolamentari – in particolare dell’art. 14 – come riferimento vincolante per una corretta comunicazione ambientale nel mercato unico. Le aziende sono quindi chiamate a un approccio strutturato e responsabile, investendo in formazione, sistemi documentali efficienti e una cultura aziendale orientata alla trasparenza, così da cogliere appieno le opportunità offerte dal nuovo quadro regolatorio europeo.

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